In una realtà in continuo divenire, ove diverse culture si mescolano ed ove diviene sempre più forte l’esigenza di sperimentare e di creare produzioni meno costose e più ecosostenibili, il Reg, 2283/15 si occupa di disciplinare i cd “Novel Food”, prodotti che, pur astrattamente inquadrabili nella categoria di alimento (o di ingrediente alimentare), non venivano significativamente utilizzati per il consumo umano nei Paesi UE anteriormente al 15.05.1997, data di entrata in vigore della prima normativa in materia (Reg. n. 258/97).

La procedura di autorizzazione all’immissione nel mercato dei novel food diviene, con il nuovo regolamento, centralizzata e più celere, efficiente e semplice rispetto al passato.

La sua gestione è affidata alla Commissione Europea, mentre l’E.F.S.A. (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) viene incaricata della valutazione scientifica sull’eventuale rischio per l’uomo e della definizione delle condizioni per l’utilizzo del prodotto, dell’inquadramento dello stesso come alimento o come ingrediente alimentare, e dei requisiti per la sua etichettatura.

L’autorizzazione sarà concessa qualora: (a) non vi sia rischio per la salute pubblica, (b) l’utilizzo del prodotto non comporti svantaggi sul piano nutrizionale, rispetto a quello di un cibo simile che andrebbe ad essere dal primo sostituito e (c) perduri la chiarezza per il consumatore nella messa in vendita.

Importante è inoltre ricordare che, una volta autorizzato secondo il nuovo iter, il novel food potrà essere venduto ovunque nell’Unione, residuando per lo Stato membro soltanto la possibilità di sospenderne o limitarne temporaneamente la commercializzazione se ritenuto rischioso per la salute dei cittadini: di tanto verrebbe informata immediatamente la Commissione che, svolta un’opportuna indagine, potrebbe sospendere la commercializzazione in tutta Europa o addirittura al contrario censurare la misura di protezione internamente adottata.

Tanto premesso, molto si è discusso sulla commercializzabilità degli insetti, e ciò anche a seguito della dibattuta possibilità, per gli espositori di Expo 2015, di offrire in degustazione grilli, cavallette ed affini.

scorpione

Interessante in punto è il caso dell’europeo Belgio il quale (come anche l’Olanda), avvalendosi di un’interpretazione estensiva del Reg. 258/07 e ritenendo privo di rischi per l’uomo l’utilizzo alimentare di insetti, ha già ammesso a livello nazionale l’ingresso in cucina di grilli, tarme della cera e vermi giganti della farina. Nel padiglione belga, però, la possibilità di offrire in degustazione tali novel food è transitata attraverso un travagliato iter che dapprima ha visto il sequestro di prodotti contenenti insetti (nella specie passata di pomodoro con vermi), e solo successivamente ha concesso l’utilizzazione degli stessi come assaggi, sempre a condizione di una corretta informativa al consumatore sul fatto che tali cibi risultavano conformi alle sole norme di sanità pubblica nazionale straniera.

E’ in questo contesto dunque che si inserisce il nuovo Reg. 2283/15 il quale, una volta in vigore, con tutta probabilità permetterà anche a noi italiani di assaggiare, comodamente a casa nostra, una cucina esotica e particolare.

Ad accelerare la possibilità di portare anche nei mercati e nelle tavole degli italiani non solo larve, vermi, grilli e cavallette, ma anche tanti altri alimenti tradizionali ancora sconosciuti all’Europa, soccorrerà infatti, oltre al nuovo procedimento semplificato ed accentrato di autorizzazione, quello ancor più celere previsto per i novel food che risultino già consumati senza rischi per la salute, da oltre 25 anni, in Paesi extra UE come è, appunto, per gli insetti.

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