Il decreto legge n. 193/16, collegato alla legge di bilancio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 ottobre, è intervenuto nella delicata questione “contribuente-fisco”, apportando sostanziali modifiche all’attuale sistema di riscossione.

 

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Prima fra tutte la tanto decantata soppressione di Equitalia, innovazione che, in realtà, si risolve nello scioglimento delle società del Gruppo con contestuale riattribuzione del servizio all’Agenzia delle Entrate: la nuova “Agenzia delle Entrate-Riscossione” subentrerà infatti, dal prossimo gennaio, in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti ora capo ad Equitalia.

Altra novità è la via di definizione agevolata prevista per i carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2015, la quale permette di estinguere il debito al netto di sanzioni ed interessi di mora, lasciando fermi interessi legali, aggio e spese di notifica e per le procedure esecutive.

La domanda per l’ammissione al beneficio dovrà essere presentata entro il 23 gennaio 2017, e comporterà per il contribuente l’impegno a pagare il residuo dovuto in un massimo di quattro rate di importo e scadenza decisi, entro il 22 aprile 2017, dallo stesso Ente Riscossore secondo tali criteri: ognuna delle prime due tranches di pagamento dovrà interessare il terzo dell’intero debito, la terza e la quarta il complessivo versamento dei residui due sesti, ed in ogni caso la corresponsione delle ultime due rate dovrà avvenire, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2017 ed entro il 15 marzo 2018.

La cosiddetta “rottamazione cartelle” è concedibile anche a coloro che hanno già attivo con Equitalia un piano di rientro, purché risultino in regola i versamenti dovuti nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

Non potranno invece definirsi con la nuova procedura i carichi espressamente elencati all’art. 6, co. 10, del decreto, tra i quali spiccano i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie previste da provvedimenti e sentenze penali di condanna, e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (per le quali ultime potranno essere scontati soltanto gli interessi di mora).

La domanda dovrà essere redatta secondo le linee guida e la modulistica che dovranno essere pubblicati dall’agente riscossore entro il prossimo 8 novembre, ed il contribuente dovrà contestualmente impegnarsi a rinunciare ad ogni giudizio già in essere, avente ad oggetto le cartelle per le quali è chiesta agevolazione.

Terza modifica operata dal decreto riguarda la contribuzione I.V.A..

Attraverso una modifica al d.l. 78/10 (artt. 21 e 21 bis) viene infatti meno l’annuale “spesometro”, sostituito dal nuovo obbligo di trasmissione telematica trimestrale all’Agenzia delle Entrate sia dei dati delle fatture emesse e ricevute, sia di quelli relativi alle liquidazioni periodiche. Salate sanzioni pecuniarie sono previste in caso di omessa o errata comunicazione.

Ultima novità riguarda invece la riapertura della cosiddetta “voluntary disclosure“, ovvero la rinnovata possibilità, per coloro che detengano attività finanziarie o patrimoniali all’estero, non dichiarate al fisco, di regolarizzare la propria posizione, anche penale, con il versamento delle imposte (con interessi) e delle sanzioni seppur dovute in misura ridotta.

Questa volta la regolarizzazione è prevista con riguardo agli illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2016, e la possibilità di collaborazione non è concessa a chi si sia già avvalso della prima versione dell’istituto, introdotta nel 2014. Nemmeno potranno accedere alla procedura coloro che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività di accertamento intraprese nei loro confronti.

La relativa domanda potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate fino al 31 luglio 2017, con possibilità di integrazione fino al successivo 30 settembre.

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