Con l’avvento di internet, il concetto di privacy e le modalità di gestione e di trasmissione dei dati personali hanno indubbiamente subito una profonda evoluzione.

internet-social-diffamazione

 

Condividere con chiunque nel mondo dati, immagini ed emozioni oggi è facilissimo: basta un click…ma questo è davvero sempre positivo?

In realtà, un utilizzo poco attento o frettoloso di Facebook, Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne metta, può comportare, per l’utente, conseguenze davvero poco piacevoli.

Tanto per cominciare, anche uno sgradevole messaggio in bacheca o un’immagine non del tutto consona, una volta condivisi, possono integrare il reato di diffamazione aggravata previsto e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, o con una multa non inferiore a 516 Euro. L’illecito, secondo la giurisprudenza, si perfeziona infatti con la diffusione volontaria, su una piattaforma visibile a più soggetti, di dati o notizie potenzialmente dannosi dell’altrui reputazione, anche in assenza della precisa menzione del diffamato comunque “identificabile”.

Chiunque si ritenga vittima di diffamazione telematica ha l’onere di attivarsi per tempo, sporgendo querela entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto. Trascorso inutilmente questo termine rimarrà invece possibile presentare un’eventuale denuncia per “trattamento illecito di dati”, ulteriore reato disciplinato dall’art. 167 d.lgs 196/03 e perseguibile d’ufficio.

Differentemente dalla diffamazione, questo secondo illecito si perfeziona nel momento in cui il trattamento dei dati (con ciò intendendosi anche la pubblicazione e/o condivisione) sia avvenuto non solo in violazione delle regole dettate a tutela della Privacy (ad esempio senza il rilascio del consenso dell’interessato), ma anche con il preciso obiettivo da parte dell’agente di procurare per sé un profitto, o per altri un danno.

Un cattivo utilizzo del web può inoltre portare a condanne per ingiuria, violenza privata e furto. La violenza privata si configurerà ad esempio ogni qualvolta taluno venga costretto ad intrattenere rapporti telematici sotto la minaccia della diffusione di suoi dati personali, mentre il furto nel caso in cui vi sia sottrazione di dati o addirittura dell’altrui identità, con l’intento di trarre altri in errore.

Ad ogni modo, il primo e più tempestivo rimedio da utilizzare quando ci si ritenga lesi da una pubblicazione resta quello di chiedere al gestore del social o della pagina internet di provvedere immediatamente alla rimozione del contenuto illecito o offensivo, attivandosi in seguito giudizialmente per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno subito.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.