Approvato ieri alla Camera il ddl per la riforma promosso in materia di legittima difesa.

legittima difesa

Per comprendere a pieno la rilevanza delle modifiche, approvate con 225 voti favorevoli e 166 contrari, è innanzitutto necessario riprendere in estrema sintesi la normativa attuale.

Secondo l’art. 52 cp, co. 1, “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“.

Non risponderà dunque per lesioni od omicidio colui che abbia agito mosso dalla necessità di salvaguardare un diritto da un pericolo effettivo non altrimenti evitabile, mentre potrà essere condannato chi abbia ucciso un criminale in fuga (assenza dell’effettività del pericolo) o un ladro di autovettura (assenza di proporzionalità fra difesa e offesa), oppure chi, di fronte al pericolo, avrebbe potuto fuggire anziché reagire.

L’art. 52 continua poi disciplinando, ai commi 2 e 3, la tanto discussa “legittima difesa domiciliare”, introducendo una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa nel caso in cui il “padrone di casa” reagisca con un’arma legalmente detenuta contro chi, non autorizzato, entri nel domicilio (abitazione o luogo di lavoro).

Anche in caso di reazione in casa propria, però, si può parlare di “legittima difesa” soltanto se la condotta è posta in essere per difendere la propria o altrui incolumità, o i propri o altrui beni sempre che il criminale non abbia desistito dai suoi propositi e vi sia pericolo di aggressione.

E’ in questo contesto dunque che interviene il disegno di legge approvato ieri alla Camera.

Esso reca essenzialmente 3 novità.

La prima è data dalla legittimazione di qualsiasi reazione purché conseguita ad un’aggressione commessa “in tempo di notte” o ad un’introduzione nel domicilio avvenuta con violenza a persone o cose, o con minaccia o inganno.

La seconda si individua nell’esclusione della colpa per chi, in casa propria e con un’arma legalmente detenuta, ecceda nella legittima difesa in ragione di uno stato di grave turbamento psichico (causato dall’intruso) ed in una situazione di pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà sessuale o personale.

La terza consiste nella messa in carico allo Stato dei costi della difesa necessitata a colui che, pur accusato, venga successivamente dichiarato non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità (si stima ne conseguirebbe un onere per l’erario di 295.200,00 euro a decorrere dal 2017).

Alla luce di ciò, lasciamo dunque che ognuno si faccia un’idea sulla riforma, sempre augurandoci che l’orologio dei cittadini e quello del giudice scandiscano assieme i (labili) confini del “tempo di notte”.

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