In tema di rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno il Consiglio di Stato ha recentemente confermato l’indispensabilità di un reddito minimo in capo allo straniero richiedente.

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Secondo i Giudici, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, è indispensabile il possesso di un reddito minimo tale da evitare l’inserimento di soggetti incapaci “di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica” (cfr. CDS n. 1971 del 28.04.2017).

Inoltre, la prova di tale reddito è ritenuta garanzia del fatto che il cittadino extracomunitario, una volta insediato in Italia, non si dedichi ad attività illecite o criminose.

Così il Consiglio di Stato ha affermato nel valutare, da ultimo, la legittimità della sentenza con cui il TAR di Bologna aveva confermato il diniego di permesso di soggiorno opposto ad un senegalese.

A nulla sono valse infatti le doglianze dello straniero che, oltre a vantare l’aiuto di alcuni connazionali con lui conviventi, affermava di avere un lavoro da vigilante a tempo determinato in via di stabilizzazione.

La prova di un reddito pari ad Euro 1.056 per il 2013, Euro 3.883 per il 2014, e ad Euro 1.294 per i primi mesi del 2015, non è secondo il Giudice Amministrativo sufficiente a permettere la permanenza in italia; né l’aiuto di terzi non familiari può valere ad integrare il requisito economico richiesto dalla legge (artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 TU immigrazione)

Così, considerate l’insufficienza dei redditi dimostrati per tutti i 5 anni precedenti, la precarietà del rapporto di lavoro e l’intermittenza dei rinnovi, il Consiglio di Stato lo scorso 28 aprile respingeva il ricorso proposto dal Senegalese, confermando il diniego al opposto al rinnovo del suo permesso.

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