Non è contrario all’ordine pubblico che un bambino abbia due madri.

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Così ha recentemente stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione trattando della legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di trascrivere nei registri di stato civile un duplice rapporto di maternità.

Il caso deciso riguarda due cittadine italiane residenti in Inghilterra, coniugate con matrimonio non trascritto nel nostro Paese.

Le donne si sono viste negare dal Comune di Venezia la registrazione del certificato estero di nascita del figlio per la parte attestante un rapporto di filiazione anche nei confronti della madre non biologicamente tale, della quale peraltro il piccolo porta il cognome.

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del rifiuto opposto dal Comune, il Tribunale di Venezia nel 2015 confermava la contrarietà all’ordine pubblico interno dell’atto di nascita per il quale era chiesto riconoscimento. Dello stesso avviso si diceva poi anche la Corte di Appello lagunare.

Contro tale decisione, le donne decidevano di ricorrere alla Suprema Corte che – anche richiamando altri due precedenti, di cui uno riguardante il caso di un figlio partorito da una donna con l’ovulo dell’altra – pochi giorni fa si pronunciava favorevolmente.

Secondo la Cassazione non deve ritenersi contraria all’ordine pubblico la trascrizione di un atto di stato civile validamente formato all’estero da cui risultino due madri. Da tale adempimento, infatti, non deriva alcuna lesione di diritti fondamentali dell’uomo garantiti a livello interno, europeo ed internazionale.

Inoltre, ogni violazione dell’ordine pubblico deve essere sempre bilanciata con il preminente interesse del minore, il quale che ricomprende anche l’interesse a che il nucleo familiare di ciascuno venga riconosciuto per la sua interezza.

Ogni figlio ha dunque diritto alla continuità ed al riconoscimento delle sue relazioni affettive a prescindere dall’esistenza di vincoli biologici o adottivi con coloro che riconosce genitori. E’ peraltro la stessa  Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo a sancire e tutelare il principio di uguaglianza per il quale deve essere abolita ogni forma di discriminazione.

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