Anche in Italia è punita la tortura.

tortura - diaz - ddl senato

In vigore dallo scorso 18 luglio, la L. 110/17 reprime la tortura e la sua istigazione.

Come anticipato, il testo di legge recentemente approvato in via definitiva dalla Camera rappresenta la risposta dell’Italia ai numerosi solleciti europei di adeguamento alla linea repressiva comune in materia.

Stando alla nuova normativa, commette tortura chiunque con violenze, minacce gravi o crudeltà procuri a chi sia affidato alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o a chi comunque si trovi in situazione di minorata difesa, acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. Per essere punito, il fatto deve essere commesso con più condotte o comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona (art. 613 bis cp).

Commettono invece istigazione il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle proprie funzioni, spingano “in modo concretamente idoneo” un collega a commettere tortura (art. 613 ter cp).

La pena base prevista per il primo reato è la reclusione da 4 a 10 anni anni, che passa allo scaglione da 5 a 12 anni se autore ne sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Nell’ipotesi in cui conseguano alla vittima lesioni personali o la morte le pene sono aumentate. Per le lesioni lievi vi è un aumento fino ad 1/3, per le gravi di 1/3, per le gravissime di 1/2. In caso di morte la sanzione lievita a 30 anni o, se l’evento finale è voluto, all’ergastolo.

Secondo l’art. 613 ter cp l’istigatore è a sua volta punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che l’istigazione non sia accolta o che il delitto non sia commesso.

Secondo il nuovo art. 191, co. 2 bis, cpp – sempre introdotto con L. 110/17 – le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante tortura non saranno utilizzabili salvo che per provare la responsabilità penale del torturatore.

Inoltre viene introdotto il divieto di respingimento, espulsione ed estradizione verso Stati che vi sia fondato motivo di ritenere sottoporrebbero l’allontanato a tortura (art. 19 co. 1.1 TU immigrazione), e chiunque risultasse accusato o condannato per tortura in un altro Stato o presso un tribunale internazionale dovrà essere immediatamente estradato (art. 4 L. 110/17).

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