Entrambi i genitori devono essere informati sull’andamento scolastico del figlio, pena l’illegittimità della bocciatura.

bocciatura - tar - illegittimità

Secondo il TAR di Trieste, anche in caso di separazione con affidamento condiviso la scuola ha il dovere di comunicare le difficoltà dell’allievo alla madre come al padre.

La vicenda decisa vede protagonista un alunno della II classe superiore non ammesso alla successiva per “poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi”.

Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze”, motivava la scuola.

A ricorrere è il padre, lamentando di non essere stato informato delle problematiche del figlio e dunque nella condizione di assicurargli il sostegno adeguato per non perdere l’anno.

Come rammentato dal TAR, nel nostro ordinamento scolastico è la circolare ministeriale n. 5336/15 a garantire l’osservanza del principio di bigenitorialità tutelando il diritto del figlio di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, anche se separati o mai sposati.

Secondo la circolare, alla scuola spetta di “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato non più convivente, anche se non affidatario e/o collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extracolastiche previste dal piano dell’offerta formativa”. Condotta questa di fatto omessa dall’istituto Friulano, colpevole di non aver fornito al padre le dovute informazioni circa l’andamento del figlio.

Ciò, per i giudici, è ancor più grave data la piena conoscenza da parte della scuola delle difficoltà che il ragazzo stava vivendo per la difficile e molto litigiosa separazione dei genitori, entrambi affidatari.

Inoltre, nel caso concreto il tempestivo intervento paterno avrebbe con ogni probabilità scongiurato la bocciatura, posto sia che l’anno precedente l’alunno, seguito anche dal padre, aveva ottenuto buoni risultati, sia che lo stesso mostrava buone capacità di recupero.

Rimane quindi soltanto da capire come le oggettive lacune del ragazzo potranno essere colmate con un immediato passaggio alla classe successiva.

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