Troppo generico il diritto di far visita al figlio “quando si vuole”

affido condiviso

In caso di separazione è troppo vaga la concessione ad un genitore dell’incondizionato diritto di visita al figlio.

Così recentemente la Suprema Corte, chiamata a valutare la legittimità della condanna inflitta ad una donna ritenuta colpevole di non aver lasciato vedere all’ex marito la figlia in occasione di visite non previamente concordate.

Secondo l’art. 388, co. 2, c.p., è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1032 Euro il genitore che eluda l’esecuzione di un provvedimento concernente l’affido di minori. E’ pacifico infatti che ogni genitore deve cercare in ogni modo di favorire il rapporto del figlio con l’altro.

Tanto non può però spingersi fino all’imposizione, ad uno degli ex coniugi, di stare a perenne disposizione dell’altro.

E’ questo ciò che emerge dalla pronuncia che censura di troppa genericità e vaghezza il provvedimento con cui il Tribunale di Roma concedeva ad un padre di vedere la figlia minore in ogni momento, senza obbligo di preavviso alla madre e senza limitazioni di tempo. Nessun provvedimento, precisa la Corte, può arrivare al punto di imporre alla madre di stare in casa in attesa dell’eventuale visita del padre, pena il rischio di una denuncia per elusione degli obblighi imposti.

Affinché una condanna penale vi sia l’elusione del provvedimento e l’impedimento di visita devono essere volontarie nonché finalizzate alla vanificazione delle legittime pretese altrui che, comunque, non possono certo essere lasciate al mero arbitrio del genitore.

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