Ecco alcune delle agevolazioni previste dal recentissimo “decreto fiscale”

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Definizioni al netto di sanzioni ed interessi di mora:

ROTTAMAZIONE TER: con riguardo alle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) iscritte a ruolo negli anni 2000 – 2017 è possibile presentare domanda di definizione agevolata entro il 30.04.19, con prima rata da versare entro il 31.07.19. L’importo dovuto potrà essere versato in un massimo di 10 rate di pari importo con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019 (tasso interesse 2% annuo). Entro il 30.06.19 perverrà al richiedente il piano di rateazione. Nel caso di sanzioni conseguenti a violazione del codice della strada le cartelle verranno ridotte dei soli interessi.

LITI PENDENTI: per quanto riguarda le somme richieste in pagamento con avviso di accertamento tempestivamente impugnato entro il 24.10.2018, il ricorrente potrà chiudere il contenzioso versando il solo valore della causa (l’imposta). Qualora sia già stata emessa una sentenza di primo grado favorevole, egli dovrà versare soltanto il 50% di tale importo, che scenderà al 20% nel caso gli sia favorevole il secondo grado di giudizio. Qualora si tratti di controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, la definizione potrà avvenire con il versamento del 40% del valore della lite, che si ridurrà al 15% in caso di pronuncia favorevole al richiedente. La domanda di definizione ed il versamento della prima rata dovranno pervenire entro il 31.05.19 e l’importo complessivamente dovuto potrà essere versato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a scadenza il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 (tasso interesse 2% annuo). Entro il 30.06.19 perverrà al richiedente il piano di rateazione;

VERIFICA FISCALE IN ATTO: chi entro il 24.10.2018 sia destinatario di un processo verbale di constatazione (e non anche del conseguente avviso di accertamento o dell’invito al contraddittorio) potrà definire la propria posizione regolarizzando le violazioni contestate e versando in un massimo di 20 rate (interesse 3,5%) tutte le imposte autoliquidate, al netto di sanzioni e interessi. Chi entro la stessa data abbia ricevuto un avviso di accertamento ancora impugnabile o un invito al contraddittorio potrà versare le sole imposte entro 30 giorni o (se più ampio, in caso di avviso) entro il termine per impugnare. Chi nello stesso termine abbia sottoscritto un atto di adesione potrà corrispondere la somma dovuta a titolo di imposta entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. E’ comunque ammesso il pagamento in rate trimestrali.

Dichiarazione integrativa:

Fino al 31.05.19, in assenza di verifiche fiscali in corso, è possibile correggere/integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.17 con il limite di 100.000 Euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% del dichiarato. Sul maggior imponibile così dichiarato verranno applicate aliquote agevolate, senza sanzioni, oneri, interessi. I versamenti dovuti potranno essere rateizzati in 10 rate semestrali. La procedura si perfezionerà con il primo versamento ma, in caso di omissione dei successivi, saranno dovuti gli interessi legali e una sanzione del 30% delle somme non versare, ridotte della metà in caso di versamento nei 30 giorni dalla scadenza originaria.

Stralcio cartelle:

Il 31.12.2018 verranno annullati i debiti riferibili a cartelle iscritte a ruolo negli anni dal 2000 al 2010 che, al 24.10.2018, riportino importi inferiori a Euro 1.000 considerati capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.