L’emergenza Coronavirus incide anche sulle scadenze fiscali.

savadanaio

 

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito e la circolare n. 6/20, ha recentemente chiarito i riflessi che la pandemia riversa sugli adempimenti fiscali.

Facciamone il punto.

Anzitutto dall’8 marzo al 31 maggio 2020 risultano sospesi tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.

Questo significa che l’Agenzia delle Entrate non potrà in questo periodo né notificare cartelle di pagamento né avviare procedure esecutive o cautelari ancorché motivate ad inadempimenti precedenti, relativi a scadenze già maturate.

Per le cartelle già notificate, i cui termini di pagamento spirino tra l’8.03 e il 31.05, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020, salvo previa concessione di rateizzazione. Stessa cosa per le rate in scadenza relative a piani di dilazione già in essere: anche loro slittano al 30.06.

Non risulta invece sospeso il termine di 20 giorni entro il quale versare le somme dovute a seguito della definizione in adesione di un controllo.

Passando alla “rottamazione ter” la scadenza del 28.02.20 è differita al 31.05.20 e dunque potrà essere pagata in uno alla successiva il cui termine risulta invariato. Anche la rata del “saldo e stralcio” del 31 marzo slitta al 31 maggio 2020.

Quanto agli accertamenti fiscali le brutte notizie sono che le verifiche prossime alla scadenza non risultano sospese, e che il termine per accertare l’annualità d’imposta 2015 (ordinariamente fissato al 31.12.2020) è prorogato al 31.12.2022.

I termini di impugnazione degli atti dell’Agenzia sono comunque sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e, nelle procedure di accertamento già in atto, i contatti con l’Ufficio potranno essere mantenuti a distanza, preferibilmente tramite PEC (corredata da documento d’identità del contribuente e dell’eventuale delegato munito di procura) e/o tramite contatto telefonico e/o video-conferenza.

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