Il decreto legge “Cura Italia” interviene a garanzia dei lavoratori dipendenti, rimodulando l’istituto della cassa integrazione.

CORONA

Il DL. 18/20 introduce alcune modifiche in tema di cassa integrazione rendendola fruibile, “in deroga”, anche da chi non vi potrebbe altrimenti accedere.

Ecco alcune peculiarità.

La Cassa Integrazione per Covid-19 riguarda il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e non può essere concessa per più di 9 settimane (fanno eccezione le zone definite “rosse” o “gialle” secondo il precedente decreto del primo marzo per le quali, alle 9 settimane, dovrà aggiungersi il periodo allora concesso).

Può essere richiesta da tutte le imprese che soffrano una sospensione/limitazione del lavoro in ragione del virus, anche se si trovino già in cassa integrazione o in assegno di solidarietà per altro motivo. Possono goderne tutti i lavoratori che risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020, anche nel caso in cui non abbiano esaurito le ferie accumulate.

Il periodo di suo utilizzo non inciderà sulla possibilità di fruire, in seguito, di ulteriori ammortizzatori sociali “ordinari”, e nemmeno eventuali periodi di cassa integrazione precedentemente fruiti potranno impedirla dovendo, la cassa richiesta per coronavirus, essere fruibile in ogni caso.

Il termine per presentare la domanda è la fine del quarto mese successivo all’inizio del periodo di sospensione/riduzione del lavoro, e l’azienda non dovrà unitamente fornire prova né della transitorietà dell’evento e della ripresa dell’attività lavorativa, né della “non imputabilità” dell’interruzione del lavoro.

Richiedendola, l’impresa potrà scegliere se anticipare essa stessa la retribuzione al dipendente in busta paga, conguagliandola poi nel mod. F24, oppure se chiedere all’INPS di eseguire direttamente il versamento al lavoratore. Questo anche senza dar prova delle proprie difficoltà finanziarie.

Questa tipologia di cassa, come l’ordinaria, prevede il versamento dell’80% della retribuzione lorda calcolata sulle ore di attività non prestate e sempre nel limite dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

ll netto percepito si calcolerà applicando al lordo, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima e di eventuali retribuzioni fisse e continuative, soltanto la trattenuta per i contributi previdenziali al 5,84%. Il lavoratore in cassa integrazione percepirà gli assegni familiari ma non maturerà ferie e permessi ROL.

E’ comunque previsto un limite massimo di erogazione mensile, che per il 2020 è fissato come segue:

– Euro 998,18 lordi per le retribuzioni fino a Euro 2.159,48 (Euro 998,18 – 5,84% = Euro 939,89 netti percepiti);

– Euro 1.199,72 lordi per le più alte (Euro 1.199,72 – 5,84% = Euro 1.129,66 netti percepiti).

Ne deriva che chi superi, secondo il calcolo dell’80% come sopra descritto, questi “tetti”, dovrà “accontentarsi” di una retribuzione inferiore rispetto alla percentuale prevista.

Resta da precisare che a seguito dell’accordo fra governo e Associazione Bancaria Italiana gli istituti di credito anticiperanno sul conto corrente di ciascun dipendente fino ad Euro 1.400 di quanto spettante per cassa integrazione. Tale importo dovrà essere rimborsato dall’INPS senza costi né interessi per il lavoratore. Nel caso in cui a questi spetti per cassa integrazione una somma maggiore della anticipata, la banca procederà ad integrare la differenza una volta ottenuto il versamento dall’INPS, e comunque entro 7 mesi.

I primi versamenti sono previsti entro Pasqua.

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