Nessun diritto a non pagare l’affitto in emergenza Covid.

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Con una recente sentenza il Tribunale di Pordenone ha chiarito che non esiste nessuna norma emergenziale che abbia previsto, per l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile, la possibilità di sospendere o rifiutare il pagamento del canone come automatica conseguenza dei disagi patiti per il Covid.

Tale possibilità non è prevista nemmeno per il caso in cui l’attività esercitata nell’immobile locato non abbia potuto nel periodo operare.

Osservano infatti i giudici che l’art. 91 del decreto “Cura Italia”  prevede semplicemente che la costretta chiusura debba essere presa in considerazione nella valutazione della responsabilità del debitore e delle conseguenze di un suo inadempimento, e non anche il venir meno (ovvero la sospensione) del debito che di contro si mantiene.

In chiusura la pronuncia, confermando l’obbligo di tempestiva corresponsione del canone, invita le parti a concordarne, secondo buona fede, una riduzione.

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