L’Agenzia delle Entrate si difende da sola? Niente spese.

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Finalmente una bella notizia per i contribuenti che, nel valutare se impugnare o meno un avviso di accertamento, non dovranno quantomeno più soppesare il rischio di essere condannati a pagare, oltre alle proprie, le salate spese legali di Controparte.

E’ risaputo, infatti, che a disincentivare l’impugnazione di provvedimenti impositivi, che pur si ritengono ingiusti, è pure la paura di ritrovarsi, in caso di soccombenza, a dover pagare anche le spese di lite dell’avversario.

“Avvocato, ma alla fine qui mi conviene pagare! Altrimenti rischio di dover pagare di spese più di quello che mi si chiede di versare!”

Quante volte ce lo si sente dire, e quante volte purtroppo non si può che dare ragione all’assistito perché alla fine la verità è che qui, quando si va a giudizio, neanche se si ha ragione si può essere certi di vincere e così di non rischiare una condanna alle spese.

Il problema si pone anche e soprattutto quando si vuol ricorrere appunto contro provvedimenti impositivi dell’Agenzia delle Entrate, oppure contro multe da codice della strada.

Ciò che accomuna questi procedimenti è che, in entrambi, nel 99 (per non dire 100) percento dei casi, la pubblica amministrazione resiste in giudizio autonomamente, senza l’ausilio di un professionista.

Eppure, almeno finora, questo non ha impedito ai giudici di riconoscerle, quando vittoriosa, gli onorari di giudizio.

Per questo quanto dice ora la Cassazione  è una gran bella cosa.

La Suprema Corte, infatti, con la recentissima pronuncia n. 27444/2020 afferma che quando la Pubblica Amministrazione (in questo caso Agenzia delle Entrate) resiste in giudizio senza difensore “deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari“.

Cioè se l’Ente non si avvale dell’avvocato non può ricevere la corresponsione, da parte del cittadino, delle spese di lite

Speriamo allora sia effettivamente così, e che questo orientamento si consolidi permettendo al cittadino di non doversi almeno più preoccupare, prima di ricorrere, del rischio di essere chiamato a sostenere anche le spese legali (non) sopportate dall’Ente.

Speriamo inoltre che quanto ora affermato per il caso di autonoma costituzione dell’Agenzia delle Entrate in un giudizio tributario venga esteso ad ogni ipotesi in cui la P.A. si difenda da sola, e dunque anche quando lo faccia nelle impugnazioni di verbali emessi per ritenuta violazione del codice della strada o comunque in un procedimento civile o amministrativo.

Incrociamo dunque le dita e stiamo a vedere.

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