Lo Stato italiano, nel rispetto dell’art. 24 della nostra Costituzione, garantisce ai non abbienti la tutela legale gratuita.

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Il patrocinio a spese dello Stato è concesso nell’ambito processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché in materia di volontaria giurisdizione, per giudizi innanzi a giudici di pace, tribunali, corti d’appello e di cassazione, tribunali di sorveglianza, TAR, consiglio di Stato, commissioni tributarie e corte dei conti.

Per godere di tale beneficio è sufficiente presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente ad occuparsi del giudizio che si intende instaurare. Lo stesso valuterà se il richiedente disponga o meno dei requisiti di cui al D.P.R. 115/02.

L’istanza da presentare dovrà attestare innanzitutto la percezione, da parte dell’interessato, di un reddito imponibile annuo inferiore ad Euro 11.528,41. In tale cifra devono ricomprendersi i redditi esenti IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, nonché eventuali somme periodicamente ricevute a titolo di liberalità.

Inoltre, nel computo andranno considerati anche i redditi percepiti dai conviventi, sempre che non si intenda procedere in giudizio per la tutela di propri diritti della personalità o contro componenti del nucleo familiare.

Per la sola materia penale è concesso un aumento della soglia reddituale di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, mentre non viene per nulla considerato l’aspetto reddituale nel caso in cui la domanda sia presentata con l’intenzione di costituirsi in giudizio come parte civile per alcuni gravi reati sessuali.

La descritta condizione di difficoltà economica deve perdurare per tutta la durata del processo, pena la revoca del provvedimento di ammissione.

Nei giudizi civili, sull’ammissibilità dell’istanza si pronuncia inizialmente il Consiglio dell’Ordine valutando, oltre al dato reddituale, l’eventuale manifesta infondatezza della domanda per la quale si intende procedere.

In caso di valutazione negativa, l’interessato potrà proporre una nuova richiesta al giudice competente, mentre in caso di accoglimento lo stesso giudice potrà sempre, qualora non condivida la valutazione dell’Ordine, intervenire modificandola o revocandola.

Tanto premesso rimangono da evidenziare alcune interessanti particolarità della procedura.

In primis merita ricordare che il patrocinio a spese dello Stato non include mai né l’assistenza in ambito stragiudiziale né l’impugnazione in caso di soccombenza, per la quale dovrà essere proposta una nuova ed apposita istanza.

Inoltre l’ammissione al beneficio non impedisce al giudice di condannare il non abbiente soccombente al pagamento delle spese legali dell’avversario, e alcuni costi del giudizio (come ad esempio il contributo unificato e le spese di C.T.P.) vengono “prenotati a debito” dallo Stato, divenendo così successivamente recuperabili nei confronti dell’interessato.

Infine val bene ricordare che, in caso di dichiarazioni false o lacunose, sono previste per il dichiarante pesanti sanzioni penali, le quali andranno a sommarsi all’obbligo di corrispondere ogni spesa giudiziale sostenuta e a sostenersi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso ha deliberato in data 03.10.2016 l’idoneità dell’avvocato Elisa Buso ad essere inserita nell’elenco dei professionisti abilitati ad esercitare, in materia civile e di volontaria giurisdizione, il patrocinio anche a spese dello Stato.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.