All’indomani della proposta di riforma della legittima difesa, diamo uno sguardo alle più recenti pronunce in materia di porto d’armi.

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Nel nostro ordinamento, sono gli artt. 699 cp e 4, co. 1, L. 110/75 a prevedere il generale divieto di detenzione ed utilizzo delle armi.

Perché il cittadino possa acquistare e gestire un arma, infatti, è indispensabile egli si doti di una licenza a scopo di difesa personale, sportivo o di caccia.

Ciò nonostante, non si ritiene il richiedente abbia un diritto soggettivo all’ottenimento del permesso, dovendo piuttosto l’autorità competente valutare di volta in volta, con molta attenzione, la concreta sussistenza dei necessari requisiti.

Innanzitutto, l’ente preposto dovrà accertare l’idoneità psico-fisica del soggetto e l’assenza di condanne ostative sul piano penale.

Secondariamente, data la fondamentale esigenza di difendere sicurezza ed ordine pubblico, anche nel caso di una prima valutazione positiva l’amministrazione dovrà valutare, con ampia discrezionalità, la reale opportunità di concedere il provvedimento.

Ne consegue che il cittadino potrà vedersi respingere la domanda, o revocato il porto d’armi, anche in ragione di una valutazione negativa dell’Ente che lo abbia ritenuto non del tutto affidabile pur a prescindere da una valutazione di pericolosità sociale.

L’atto autorizzatorio” – puntualizza il TAR Brescia con sentenza del 02.05.2017 – “può intervenire soltanto in condizioni di perfetta e completa sicurezza e prevenzione di ogni possibile “vulnus” all’incolumità di terzi“. Dunque l’amministrazione, sulla base di un ragionevole apprezzamento, ben può negare il porto d’armi ipotizzando un possibile uso improprio dell’arma da parte del cittadino ritenuto “poco affidabile”.

La pronuncia del Tribunale bresciano – che in concreto ha confermato la revoca del porto d’armi nei confronti di un soggetto in serio conflitto con i fratelli per la gestione dei ricavi dell’azienda agricola di famiglia – ha infine elencato alcuni principi da ritenersi operanti ogniqualvolta l’amministrazione sia chiamata a valutare l’affidabilità del richiedente il porto d’armi.

In particolare, il TAR ha così ribadito che, per la concessione ed il mantenimento del provvedimento, non può esistere alcun dubbio sull’affidabilità del soggetto, che deve essere ritenuto capace di non cedere all’impulsività con reazioni incontrollate nemmeno di fronte a provocazioni ingiuste e/o irritanti.

Chiunque intenda detenere o mantenere un porto d’armi, dunque, è meglio stia lontano da ogni tipo di conflitto, anche indipendente da sua responsabilità.

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