All’indomani della riforma “Gelli-Bianco”, la Corte di Cassazione penale offre importanti spunti interpretativi sul neo-introdotto art. 590 sexies c.p.

gelli riforma cassazione responsabilità medicaLo scorso 8 marzo il legislatore è intervenuto in materia di responsabilità medica.

Secondo la nuova L. 24/17, nelle ipotesi di lesioni personali o di omicidio colposi va esclusa la punibilità del sanitario che abbia agito, pur in difetto di perizia, rispettando “le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” (art. 590 sexies c.p.).

Viene dunque meno la distinzione tra colpa medica lieve e grave sancita, a fini di punibilità, dall’abrogato art. 3 del d.l. Balduzzi, e l’ipotesi di non punibilità viene limitata all’imperizia (seppur grave).

Già ad un primo sguardo, le difficoltà interpretative del nuovo art. 590 sexies c.p. appaiono evidenti .

Se stando ad una rigida lettura, infatti, lo stesso potrebbe apparire pressoché inutile, limitandosi a cristallizzare l’ovvietà di non punire condotte coerenti con le linee guida della professione e/o con le buone pratiche assistenziali, dall’altro la norma potrebbe finire per legittimare un inammissibile generalizzato esonero da responsabilità, concedibile ad ogni medico che segua – pur senza perizia o parzialmente – direttive e istruzioni accreditate dalla comunità scientifica.

E’ con tale consapevolezza che la Corte cerca quindi di indirizzare verso quella che ritiene la più corretta lettura della disposizione, innanzitutto chiarendo come questa non possa trovare applicazione in ambiti non governati da linee guida, né in situazioni nelle quali tali raccomandazioni dovrebbero essere concretamente disattese. Inoltre, sempre secondo i Giudici, affinché vi sia un esonero da responsabilità le linee guida seguite dovranno sempre essere quelle poste a salvaguardia proprio del bene leso.

Ad un’attenta lettura,  l’art. 590 sexies c.p. assicura dunque al medico che la sua condotta sia valutata alla stregua delle linee guida imposte ai sensi dell’art. 5 L. 24/17, applicabili al caso concreto.

La Cassazione entra infine nel tema della successione di norme penali nel tempo e, ritenendo maggiormente severa la recente novella, che manca di distinguere tra colpa lieve e grave, afferma l’applicabilità della L. 24/17 solo per il futuro, dovendo rivivere la Balduzzi per i fatti commessi durante la sua vigenza.

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