La multa non va in vacanza.

sanzione cds termine feriale

Alla vigilia della sospensione feriale dei termini processuali è bene rammentare come essa incida sulle sole tempistiche giudiziali e non anche su quelle amministrative e/o di pagamento.

A puntualizzarlo è la Cassazione che, chiamata a chiarire se vada in stand by in agosto anche il periodo concesso per corrispondere una sanzione “in misura ridotta”, ha risposto negativamente.

Come noto, una volta ricevuta una contestazione per violazione al codice della strada il guidatore può, alternativamente, impugnarla oppure versare, entro 60 giorni, una somma stabilita “in misura ridotta” pari al minimo edittale (diminuita ulteriormente del 30% se corrisposta entro 5 giorni).

E’ proprio l’incidenza dell’eventuale pagamento tempestivo sulla possibilità di fare ricorso ad aver indotto alcuni ad ipotizzare che anche il termine concesso per il primo debba rimanere sospeso.

Non è però di questa idea la Cassazione, la quale continua a ritenere che il congelamento del termine di 30 giorni concesso per adire il giudice di pace sia di per sé sufficiente a garantire al sanzionato la possibilità di valutare il da farsi con l’assistenza di un professionista, al riparo dal rischio di trovare chiuso per ferie lo studio legale.

Secondo i giudici di legittimità, il termine ridotto di pagamento non deve infatti intendersi connesso all’esercizio dell’azione giudiziale (pur finendo, nel concreto, per impedirla), dovendosi piuttosto considerare il pagamento una mera attività materiale che l’interessato può benissimo compiere consapevolmente pur in assenza di un’assistenza tecnica in senso stretto.

Attenzione dunque: il termine concesso per pagare una sanzione in misura ridotta (come nemmeno quello per ricorrere al prefetto) non è sospeso in agosto. I 30 giorni concessi per ricorrere al giudice di pace rimangono invece sospesi per tutto il prossimo mese, ma l’eventuale pagamento farà comunque venir meno la possibilità di procedere giudizialmente.

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