Per lasciare l’appartamento in affitto serve una comunicazione scritta.

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Lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione che, pronunciandosi su un accordo con cui proprietario ed inquilino concordavano a voce le modalità di conclusione del rapporto, ne ha negato validità ed efficacia.

La vicenda vede il proprietario di un appartamento chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore, ritenuto inadempiente per alcune mensilità.

Si oppone l’inquilino facendo valere un accordo verbale dal quale, a suo dire, avrebbe dovuto calcolarsi l’ormai decorso termine di preavviso per il recesso.

Il problema è dunque stabilire se la comunicazione orale dell’intenzione di recedere sia davvero idonea e sufficiente a far scattare il periodo di preavviso necessario .

La Corte non è di questo avviso.

Secondo i giudici , infatti,  il contratto di locazione, dovendosi necessariamente stipulare per iscritto, deve risolversi nella medesima forma, operando il principio di “libertà delle forme”  soltanto per i contratti a forma libera, eventualmente stipulati per iscritto su volontà delle parti e non invece per imposizione di legge.

Per lo stesso motivo nemmeno sarà efficace, in materia di locazione, un accordo con il quale le parti stabiliscano oralmente il venir meno del prescritto termine di recesso che, di contro, dovrà comunque decorrere.

E’ dunque opportuno, nel caso si intenda porre fine ad un contratto di locazione, inoltrare immediatamente una raccomandata a/r al proprietario: solo così, al termine del prescritto periodo di preavviso, si potrà avere la certezza di poter lasciare l’appartamento in completa serenità.

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