Massima attenzione nell’emettere assegni.

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Staccare un assegno può costare molto più del previsto.

Lo sa bene chi di recente si è visto notificare una maxi-sanzione motivata dalla mancata apposizione nel titolo della dicitura “non trasferibile”.

Secondo l’art. 49, co. 5, d.lgs 231/07 “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità“, pena la sanzione da 3.000 a 50.000 Euro che può essere oblata (estinta) con il versamento entro 60 giorni di una cifra che può variare da 6.000 a 16.666 Euro.

La disposizione, introdotta con finalità di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro, ovvero dell’investimento in attività lecite di quanto ottenuto illecitamente, mette però a rischio sanzione anche il semplice cittadino che, per poca attenzione o scarsa informazione, manchi di completare correttamente l’assegno.

Come muoversi in caso di contestazione?

Secondo la normativa, ricevuto il primo avviso di infrazione bisognerà scegliere se pagare la cifra proposta per definire immediatamente il procedimento (non meno di 6.000 Euro oltre 5 Euro per il versamento) o se inoltrare – entro 30 giorni – una memoria difensiva all’Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, eventualmente chiedendo di essere sentiti personalmente.

A seguito di questo primo step – ed ovviamente solo in assenza di pagamento – verrà emesso un nuovo provvedimento che quantificherà il definitivo importo da versare, individuandolo in una cifra che ben potrà essere inferiore a quella inizialmente richiesta per l’oblazione.

Tale atto sarà impugnabile avanti il Tribunale nei 30 giorni dalla ricezione.

E’ lo stesso Parlamento – avvedutosi della stortura di un sistema che finisce per sanzionare con cifre esorbitanti anche chi nulla ha a che fare con attività illecite – a chiedere che le sanzioni vengano ridotte, e calcolate proporzionalmente agli importi versati con l’assegno irregolare.

Nell’attesa del correttivo alla normativa antiriciclaggio, e nella speranza che il Ministero gestisca con il giusto criterio i procedimenti già in essere, è dunque necessario che chiunque riceva una contestazione per mancata apposizione della clausola di non trasferibilità si rivolga immediatamente ad un avvocato, preferendo al versamento immediato di un importo “ridotto” la predisposizione di una motivata memoria a difesa.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.