La tassa sui rifiuti non va pagata per l’immobile privo dei servizi essenziali.

rifiuti

Presupposta alla Tariffa di Igiene Ambientale (ora TASI) è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti.

A confermarlo è la Cassazione (sez. tributaria) che, con la recente pronuncia n. 13120/18, dà ragione ad un Contribuente  sanzionato per non aver pagato la tassa per tre anni.

In caso di inutilizzo del bene è infatti ben possibile ottenere l’esonero dal versamento, sempre che l’incapacità dell’immobile a produrre rifiuti venga tempestivamente dichiarata all’Ente impositore che, a sua volta, non potrà condizionare il beneficio al rinnovo annuale della comunicazione

Diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Lucca (resistente in giudizio), per i Giudici la circostanza che l’imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l’anno solare non implica difatti che le denunce di variazione debbano avere la stessa cadenza, non essendovi ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si ripeta in assenza di variazioni.

L’ulteriore onere di rinnovo sarebbe infatti non solo inutile e irragionevole, ma anche contrario ai principi di correttezza, solidarietà ed effettiva capacità contributiva che impongono all’Ente di evitare al Contribuente adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte.

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