Risponde per i danni provocati da un animale il proprietario o chi ne abbia custodia ed anche “governo”.

cane responsabilità 2052

La vicenda sulla quale si è recentemente pronunciata la Suprema Corte vede un bambino ferirsi all’uscita da messa perché spaventato dall’avventarsi in tutta fretta di un cane uscito dalla casa del prete.

Secondo i giudici, a dover rispondere del danno non è però il sacerdote, proprietario dell’abitazione, bensì la perpetua, unica proprietaria dell’animale.

Il parroco infatti, pur ospitandolo in casa, non risulta né avesse una qualche autorità sul peloso amico – ancorché fedele – né ne traesse una qualche utilità. Per questo i giudici negano possa essergliene imputata la condotta.

Il danno deve infatti addebitarsi soltanto a colui che effettivamente abbia una qualche autorità sul cane che lo causi, e non anche a chi ne tolleri soltanto la presenza presso la propria abitazione senza nessun obbligo di custodia.

Ovviamente sarà sempre possibile per il proprietario liberarsi dalla sua responsabilità provando che l’evento dannoso sia conseguito a caso fortuito ovvero a un fattore esterno, anche riconducibile a colpa del danneggiato.

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