A prescindere dalla motivazione del gesto, invadere la sfera intima altrui è violenza sessuale.

violenza sessuale - dolo generico

Depositata pochi giorni fa la pronuncia con cui la Cassazione conferma la violenza sessuale anche nel caso in cui la condotta lamentata non sia mossa da desiderio carnale.

La vicenda quella di un mediatore immobiliare che, sfinito dagli attriti con l’acquirente del bene, finiva per “strizzarle” un seno nel bel mezzo di una lite.

Secondo la difesa, la condotta – seppur violenta – non rappresentava reato a sfondo sessuale poiché non ispirata né finalizzata al soddisfacimento di impulsi libidinosi dell’uomo. Il gesto, come riportato da testimoni, avveniva durante una accesa discussione motivata da sole ragioni di affari.

Di diverso avviso i Giudici, secondo i quali perché l’illecito si configuri è sufficiente che chi agisce abbia coscienza e volontà di compiere un atto oggettivamente invasivo della libertà sessuale di un soggetto non consenziente.

In altre parole, perché si perfezioni il reato previsto e punito dall’art. 609 bis c.p. basterà che il “palpeggiamento” lamentato risulti posto in essere volontariamente e diretto ad una zona intima, erogena (come seno o zona genitale)  della vittima. Questo a prescindere dalle motivazioni (ira, umiliazione, gioco, concupiscenza…) del deprecabile gesto.

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