Il diritto alla salute prevale sul diritto di genitore e figlio ad incontrarsi.
Il Tribunale di Bari, chiamato a decidere sulla possibilità di una madre di impedire al padre residente in altro comune di vedere il figlio durante il periodo di restrizioni per Covid -19, nega che gli spostamenti finalizzati ad incontrare il genitore non collocatario siano in ogni caso ammessi.
Secondo l’ordinanza – depositata oggi e dunque soltanto tre giorni dopo la domanda – i decreti succedutisi in questo periodo e le prescritte restrizioni richiamerebbero infatti una sicurezza ed una prudenza che non sarebbero rispettate se si concedesse al minore di recarsi in altro comune per vedere il padre non convivente.
Precisamente, ritenendo “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie ed al diritto alla salute“, i giudici interrompono il diritto di visita per tutto il periodo emergenziale, e dispongono di sostituire gli ordinari incontri con delle videochiamate da effettuarsi nei tempi calendarizzati.
Senza volercisi addentrare sulla condivisibilità o meno della decisione restano due perplessità.
La prima: una videochiamata non potrà mai protrarsi per più di una mezz’ora, mentre il diritto di visita risulta normalmente garantito per almeno un’intera giornata. Come potrà allora la chiamata avvenire per tempi uguali a quelli ordinariamente concessi?
La seconda: nel sito del Ministero dell’Interno vengono pubblicate informazioni in contrasto con la richiamata pronuncia. Alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” il Ministero dà infatti la seguente risposta: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori“.
Che la pronuncia di Bari sia allora la classica rondine che non fa primavera?
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