La legittima difesa sussiste soltanto se la condotta violenta è assolutamente inevitabile.

Un commerciante emiliano colpiva a morte un ladro che faceva irruzione nel suo negozio.

Al momento dell’effrazione, egli si trovava però a casa, e dunque in un locale vicino ma non collegato. Sentito l’allarme imbracciava il fucile (legittimamente detenuto) ed accorreva in strada dirigendosi verso l’automobile dei ladri. Esplodeva quindi dapprima alcuni colpi in aria e poi tre verso il ladro, che moriva.

Nel merito il derubato veniva condannato per omicidio volontario.

Impugnava così la pronuncia in Cassazione sostenendo i seguenti due motivi:

– si era omesso di scindere la complessa dinamica degli accadimenti, così escludendo la derivazione logico-causale della condotta omicida dal comportamento della vittima;

– era sopravvenuta alla sentenza di condanna una modifica normativa che scriminava il comportamento di chi reagisse ad un furto in un luogo equiparato al domicilio come è un esercizio commerciale di proprietà.

La Cassazione confermava però la decisione in appello ritenendo anzitutto che l’esplosione del colpo fatale non potesse in nessun essere considerata reazione direttamente conseguente al comportamento della vittima. Il ladro infatti veniva colpito mentre si stava allontanando.

In secondo luogo nemmeno dopo la revisione legislativa la legittima difesa può considerarsi difesa “del domicilio” tout court, rimanendo sempre difesa “nel domicilio”.

Nel caso concreto il commerciante non sarebbe dovuto uscire di casa, ma avrebbe dovuto rivolgersi telefonicamente alle forze dell’ordine. Invece si è volontariamente armato e recato nel negozio, assumendo un atteggiamento aggressivo, culminato nell’esplosione di plurimi colpi al ladro, che decedeva.

In altre parole l’imputato non era stato sorpreso dal ladro nel negozio, né vi aveva fatto ingresso senza essere a conoscenza della presenza di terzi. Piuttosto si trovava al riparo nella sua abitazione, irraggiungibile dai malviventi. Lì doveva stare. Secondo la Cassazione in concreto mancano sia attualità che astratta prospettabilità di un pericolo al derubato. E ancora oggi, nonostante le riforme legislative dell’art. 52 c.p., la scriminante della legittima difesa sussiste soltanto laddove la condotta violenta sia assolutamente inevitabile.

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