Al via il fondo perduto per imprese e partite iva.

20 CENT

Il recente decreto legge 41/21 introduce, per le attività in ginocchio a causa di restrizioni & co., la possibilità di beneficiare di una somma erogata a fondo perduto.

Non a tutte, però, è concesso di goderne.

Due le condizioni: non aver superato nel 2019 i 10 milioni di euro (ma questa, in tutta onestà e senza che ce ne vogliate, la vediamo un’eventualità abbastanza remota per voi che ci leggete) e aver subito un calo del fatturato medio mensile pari almeno al 30% tra il 2019 e il 2020 (se il calo fosse ad esempio del 29% non spetterebbe niente). Inoltre, ovviamente, il beneficiario dovrà essere “in attività”

Una volta capito che qualcosa spetta, vediamone l’ammontare.

L’importo concretamente erogabile a un’impresa dipende da due condizioni. Anzitutto dall’effettivo calo patito, che come detto deve essere almeno pari al 30%. In secondo luogo dal complessivo fatturato maturato nel 2019: secondo il decreto, infatti, il contributo sarà pari a una determinata percentuale della concreta differenza tra i fatturati dei due periodi. Percentuale da stabilirsi in base ai passati introiti che sarà pari, precisamente:

– al 60% se nel 2019 il fatturato era inferiore a 100.000 euro;

– al 50% se nel 2019 il fatturato si assestava fra i 100.000 e i 400.000 €

– al 40% se nel 2019 il fatturato si assestava fra i 400.000 e i 1.000.000 €

– al 30% se nel 2019 il fatturato si assestava fra i 1.000.000 e i 5.000.000 €

– al 20% se nel 2019 il fatturato si assestava fra i 5.000.000 e i 10.000.000 €.

In nessun caso il contributo potrà essere inferiore a 2.000 € (1.000 per le persone fisiche) o superiore a 150.000.

Facciamo qualche esempio.

Immaginiamo di aver fatturato nel 2019 60.000 € mentre nel 2020 40.000. Il fatturato mensile medio sarà, rispettivamente, di 5.000 e di 3.333 €, e la sua differenza di 1.667 €. Dunque sarà maggiore del 30% e ci darà diritto a un aiuto.

Data l’esiguità del fatturato, inferiore a 100.000 €, questo “aiuto” sarà di 1.000 euro, ovvero del 60% di 1.667 €. Ciò sempre che la richiesta provenga da una persona fisica, altrimenti sarà di 2.000 € (importo “minimo erogabile”)

Supponiamo ora che, anziché di 40.000, nel 2019 il nostro fatturato fosse di 42.000 €. La differenza di media mensile sarebbe allora di 1.500 €, proprio il 30% richiesto. Anche in questo caso potremo beneficiare del medesimo contributo spettante nel primo caso, assestandosi il 60% di 1.500 € al di sotto della soglia minima di erogazione che deve essere comunque garantita.

Fingiamo infine di aver fatturato nel 2020 500 € in più, ovvero 42.500. In questo caso la differenza tra i fatturati sarebbe di 1.458 €, e dunque inferiore al 30%: se così fosse non avremmo allora diritto ad alcun fondo perduto.

Concludiamo rammentando che le domande per ricevere il contributo previsto “a fondo perduto” con il DL dello scorso 22 marzo potranno essere inoltrate dal 30 marzo al 28 maggio. Dovranno essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.