Sospesi fino al 31 agosto i pagamenti, la notifica di nuove cartelle e l’attivazione di nuove procedure cautelari o esecutive.

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In ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al “Covid 19” il Governo ha deciso di sospendere fino al 31 agosto le cartelle esattoriali scadute a partire dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per le prime “zone rosse”), con obbligo di pagamento entro il 30 settembre 2021.

Il versamento del dovuto dovrà avvenire di regola integralmente e in un’unica tranche.

Tre le eccezioni.

Anzitutto ciascun debitore può ottenere una specifica rateizzazione degli importi altrimenti interamente dovuti entro fine settembre. E’ dunque bene interessarsi per tempo!

In secondo luogo, il debitore che sia gravato da piano di ammortamento potrà scegliere di corrispondere entro il 30 settembre (comunque unico termine di scadenza) soltanto alcune delle rate scadute tra l’8.03.20 e il 31.08.21, così da non decadere dal piano. In proposito si ricorda che il numero massimo delle rate non pagate, anche non consecutive, che comportano la decadenza è stato aumentato da n. 5 a n. 10.

Infine, per i pagamenti dovuti per rottamazione ter e saldo e stralcio sono per legge espressamente scanditi alcuni specifici termini, ovvero:

– il 31 luglio ’21 per la rata della “Rottamazione-ter” in scadenza il 28.02.20 e per la rata del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31.03.20;

– il 31 agosto ’21  per la rata della “Rottamazione-ter” in scadenza il 31.05.20;

– il 30 settembre ’21  per le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31.07.20;

– il 31 ottobre ’21  per la rata della “Rottamazione-ter” in scadenza il 30.11.20;

– il 30 novembre ’21 per il pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021, sempre ovviamente che si sia in regola con i pagamenti del 2020.

I pagamenti dovranno avvenire con i bollettini già in possesso entro e non oltre le date imposte, pena la decadenza dai benefici.

Tutti i pagamenti in scadenza dopo il 31 agosto 2021 mantengono i termini di scadenza originari.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.