La recente legge di bilancio ha introdotto la possibilità di definire i contenziosi tributari e di rottamare le cartelle.

savadanaio

 

La legge 197/22, in vigore dal primo gennaio 2023, concede ai contribuenti di definire i giudizi promossi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (non Ag. Entr. Riscossione) e di pagare in misura “agevolata” le cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in questo millennio.

Quanto al primo punto, il provvedimento prevede che i processi pendenti alla data di presentazione della domanda, instaurati prima dell’1.1.23, possano essere definiti in ogni stato e grado con il pagamento della sola imposta, al netto di sanzioni e interessi.

L’imposta sarà così calcolata:

al 100% in caso di ricorso notificato ma non depositato entro l’1.1.23 ovvero di ricorso pendente in qualsiasi grado di giudizio con ultima pronuncia integrale di rigetto;

al 90% in caso di ricorso depositato in primo grado entro l’1.1.23 e non ancora deciso;

al 40% in caso di ricorso per il quale è stata emessa in primo grado pronuncia favorevole al contribuente non definitiva;

al 15% in caso di ricorso per il quale è stata emessa in secondo grado pronuncia favorevole al contribuente non definitiva;

al 5% in caso di ricorso per il quale sono state emesse in primo e secondo grado pronunce favorevoli al contribuente non definitive.

In caso di accoglimento parziale e non integrale del ricorso queste percentuali dovranno applicarsi con riguardo ai singoli rilievi, ovvero a seconda che gli stessi risultino o meno annullati: solo nel primo caso infatti la relativa imposta dovrà calcolarsi in percentuale, diversamente essendo dovuta per l’intero.

Qualora il contribuente/ricorrente voglia definire la lite dovrà presentare domanda entro il 30 giugno 2023

Unitamente alla domanda dovrà presentare la ricevuta di pagamento dell’intero importo dovuto ovvero, nel caso in cui intenda avvalersi della dilazione concessa in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni), della prima tranche.

Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle la norma prevede invece due diverse fattispecie.

La prima interessa le cartelle con carichi di importo inferiore a 1000 € che siano stati affidati all’Ente riscossore negli anni 2000/2015: di questi imposti è prevista la cancellazione integrale e automatica senza necessità di domanda.

La seconda interessa le cartelle con carichi di importo superiore, affidate alla riscossione fra l’1.1.00 e il 30.6.22. Per questi è prevista la possibilità di estinzione con il pagamento della sola imposta (oltre a spese di eventuali procedure esecutive e notifiche), al netto di sanzioni, aggi e interessi. La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2023.

Da considerare che il precitato “tetto” dei 1.000 € deve calcolarsi tenendo conto di capitale e sanzioni per ogni singolo “carico”/debito.

L’importo dovuto per la “rottamazione” potrà essere versato in un’unica tranche entro il 31.7.23 ovvero in un massimo di 18 rate trimestrali, calcolate in scadenze puntualmente comunicate e con un interesse annuo calcolato al 2%.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.