Dal primo gennaio sono ammessi i pagamenti in contanti fino a € 5.000

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L’ultima legge di bilancio innalza il limite per i trasferimenti in contanti, titoli e libretti di deposito bancari o postali al portatore da 1.999,99 a 4.999,99 euro.

Il nostro ordinamento ormai da anni si mostra infatti diffidente verso i pagamenti definiti “non tracciabili”, sanzionando chi li effettua per importi eccedenti un determinato tetto che, attualmente, risulta fissato in € 5.000.

Tale soglia, che lo scorso anno veniva innalzata da 1.000 a 2.000 euro, opera per qualsiasi trasferimento (ad esempio anche per le donazioni) purché avvenuto tra soggetti diversi, che siano fisici o giuridici (anche parenti).

Ne consegue che un trasferimento in contanti, per importi maggiori o uguali a € 5.000, è ammesso solo se consiste in un prelevamento/versamento per cassa effettuato dal proprio conto corrente.

Diversamente, chi versa o riceve importi “oltre soglia” è per definizione soggetto a una sanzione che, fissata in un minimo di € 5.000, può arrivare al 40% dell’importo trasferito.

Lo stesso vale per il professionista che, venuto a conoscenza della violazione, non ne informi le autorità preposte. In questo caso però la sanzione è misurata in un importo pari al 3% al 30% dell’importo trasferito.

Restano comunque ammessi, in accordo tra le parti, pagamenti rateali in contanti anche quando l’importo complessivamente dovuto superi i 5.000 €. Ciò purché non si tratti di frazionamenti in importi “sotto-soglia” motivati da ragioni di “opportunità”, ovvero per suddividere un pagamento unitario di regola soggetto al trasferimento in modalità tracciabile (bonifico bancario o postale, carta di debito e di credito, assegno circolare…).

Il limite di euro 4.999,99 vige anche per i pagamenti di imposte e tasse e per tutti i pagamenti dovuti per legge. Gli assegni bancari e postali potranno continuare ad essere emessi privi di clausola di intrasferibilità solo per importi inferiori ad euro 1.000.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.