Termina il 30 aprile la possibilità di aderire alla rottamazione quater.
Entro fine aprile sarà possibile presentare la dichiarazione/domanda di rottamazione delle cartelle Agenzia Entrate Riscossione emesse tra il 2000 e il 30 giugno 2022: in tal modo il contribuente avrà la possibilità di estinguere il debito con il versamento della sola imposta, al netto di sanzioni e interessi.
Gli step per procedere sono due.
Il primo interessa la richiesta del prospetto informativo che elenca le posizioni “rottamabili” in carico al richiedente.
Per ottenerlo è necessario accedere con il proprio SPID al portale Agenzia Entrate Riscossione, area riservata cittadini e imprese cliccando poi sulle icone “definizione agevolata” e “prospetto informativo“.
In un massimo di 24 ore verrà trasmesso all’indirizzo mail indicato un link dal quale sarà scaricabile l’elenco dei carichi rottamabili con indicazione sia degli importi originariamente dovuti che di quelli richiesti in “rottamazione”.
Il secondo interessa invece la vera e propria presentazione della domanda/dichiarazione di definizione agevolata (rottamazione).
Anche questo passaggio va gestito on line accedendo al medesimo portale.
Questa volta dovremmo però cliccare, anziché su “prospetto informativo“, su “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – art. 1 commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022“. Successivamente, confermato il nostro codice fiscale, dovremmo completare i nostri dati e inserire i numeri indicativi delle cartelle che intendiamo “rottamare”.
Dovremmo anche indicare se desideriamo versare tutto l’importo dovuto in un’unica tranche oppure ottenere una rateizzazione ed anche impegnarci a rinunciare a tutti i contenziosi eventualmente in essere contro ogni singolo carico.
Una volta trasmessa la dichiarazione arriverà al nostro indirizzo mail una informativa del fatto che entro il 30 giugno 2023 riceveremo comunicazione degli importi da pagare oppure le motivazione del rigetto (parziale o totale) della nostra domanda.
E’ bene precisare che dal prospetto informativo di cui si è detto alcune cartelle potranno apparirci “sospese”.
Con ogni probabilità si tratterà di cartelle potenzialmente stralciabili in quanto contenente carichi inferiori a 1.000 € e risalenti agli anni 2000/2015.
Se è infatti vero che per questi carichi lo stralcio è automatico lo è altrettanto che lo stesso è dovuto e certo solo nel caso in cui l’ente creditore sia l’amministrazione statale, una agenzia fiscale ovvero un ente pubblico previdenziale.
Diversamente, se il creditore fosse ad esempio un comune, lo stralcio potrà essere evitato, preferendo l’ente il mantenimento del credito verso il cittadino possibilmente anche impedendone la rottamazione.
Il consiglio è quindi quello di inserire nella dichiarazione di definizione anche i numeri identificativi delle cartelle sospese così che, in caso di mancato stralcio, le stesse possano essere eventualmente rottamate.
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