E’ tempo di rottamazione….. questa volta conviene davvero?
Con la legge di bilancio 2026 è stata approvata la rottamazione quinquies che permette ai contribuenti di decurtare da alcuni importi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione interessi, sanzioni e aggi.
In altre parole, “rottamando”, il debitore si trova a dover pagare, dell’originario importo in cartella, soltanto i debiti imposta e le spese vive sostenute dall’Ente ad esempio per la notifica e/o per eventuali procedure esecutive già avviate.
Le novità più importanti di questa rottamazione sono di fatto due.
La prima, buona, è che la “quinquies”, a differenza delle precedenti, permette una rateizzazione del debito in ben 54 rate bimestrali (di importo non inferiore a € 100,00), con tasso di interesse agevolato al 3% (decorrenza dal 1.8.26). Per le precedenti “edizioni” invece le rate si esaurivano in “soli” cinque anni.
La seconda, cattiva, è che questa volta ci sono i limiti di accesso all’agevolazione sono particolarmente stringenti permettendo di fatto di rottamare le proprie cartelle solo a chi abbia mancato di pagare, negli anni, imposte dichiarate.
Queste le caratteristiche che un carico deve avere (tutte) per essere rottamato:
1. affidamento alla Riscossione tra l’1.1.00 e il 31.12.23;
2. non derivare da accertamento;
3. non essere già ricompresi in un piano “rottamazione quater” attivo al 30.9.25;
4. riferirsi al mancato pagamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali trasmesse, avvisi bonari derivati da controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72 IVA) o formale delle dichiarazioni trasmesse (art. 36-ter DPR 600/73), contributi previdenziali INPS.
Ed è appunto quest’ultimo punto a restringere particolarmente il campo facendo sì che, questa volta, non siano rottamabili ad esempio “bolli” e/o “ticket” vari. Quanto alle sanzioni da codice della strada (“multe”), invece, saranno rottamabili, con decurtazione di interessi e aggi, solo se emesse da Autorità statali (prefettura) e non anche dai Comuni.
Resta pur vero che regioni e enti locali potranno sempre valutare di introdurre, autonomamente, tipologie di definizione agevolata per importi di loro competenza, escludendo o riducendo così interessi e, eventualmente, sanzioni.
Premesso questo in linea generale va anche detto che, in concreto, alla rottamazione quinquies il contribuente potrà prestare adesione fino al 30.4.26, scegliendo di pagare il dovuto per intero, entro il 31.7.26, o a rate.
Scegliendo le rate queste sarebbero le scadenze:
a) prima, seconda e terza, rispettivamente il 31.07.26, il 30.09.26 e il 30.11.26;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 3.1, il 3.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31.1.35, il 31.3.35 e il 31.5.35.
I pagamenti dovranno essere regolari posto che, in caso di omesso/insufficiente pagamento sia della tranche di luglio, se unica, sia di due rate anche non consecutive ovvero dell’ultima del piano, si decadrebbe dal beneficio, con ripristino degli originari importi. In questo caso quanto eventualmente già pagato verrebbe considerato un acconto su quanto dovuto.
L’adesione alla rottamazione può essere presentata da ciascuno anche senza l’aiuto di un professionista.
Per farlo basta accedere tramite SPID o Carta d’Identità elettrica al Portale dell’Agenzia Entrate–Riscossione, area riservata cittadini. Link: https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do chiedendo per prima cosa, tramite l’area dedicata, il prospetto indicante le cartelle definibili.
Entro il 30.4.26 potrà quindi essere trasmessa la vera e propria istanza di rottamazione e, entro il 30.6.26, potrà essere visionata, sempre sul portale, comunicazione sia del complessivo dovuto che dell’importo delle singole rate.
Come sempre la presentazione della domanda prevede l’impegno a rinunciare all’eventuale giudizio pendente contro la cartella che si intende rottamare.
Tornando dunque alla domanda iniziale la risposta è “sì, conviene”…. ma solo se hai la “fortuna” che le tue cartelle interessino le (questa volta poche) voci rottamabili.
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